Art. 2.
(Organizzazione dei programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo).

      1. I programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo di cui all'articolo 1 sono impostati e definiti su coordinamento dei servizi per l'impiego e promossi dai soggetti che operano sul mercato del lavoro locale, in relazione alla promozione degli interventi della programmazione regionale del Fondo sociale europeo per l'occupabilità e di politiche attive del lavoro e considerano le indicazioni fornite dalla commissione tripartita regionale e dalla commissione provinciale in materia di promozione dell'occupazione.
      2. I programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo sono realizzati a livello provinciale attraverso l'assistenza tecnica delle agenzie regionali per il lavoro e con riferimento al piano sperimentale

 

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regionale di politica attiva di cui al comma 3 dell'articolo 1.
      3. La durata dei programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo per ogni singolo destinatario dell'intervento è definita in relazione al deficit di occupabilità verificato ed è compresa tra un periodo minimo di sei mesi e uno massimo di ventiquattro mesi, non prorogabili. La durata dei programmi integrati di istruzione e formazione per i soggetti indicati all'articolo 3 è prolungata sino all'adempimento dell'obbligo formativo.
      4. Dopo un anno dall'avvio del programma individuale, nel caso permangano per la persona condizioni di difficoltà all'inserimento lavorativo riscontrate dagli esperti e dai progettisti formativi dei servizi per l'impiego, è possibile accedere ad un ulteriore programma, fino ad una partecipazione complessiva ai programmi da parte della persona in cerca di occupazione comunque non superiore a ventiquattro mesi.
      5. Per la elaborazione dei contenuti formativi dei programmi di inserimento e per la definizione degli standard delle azioni di ricerca ed inserimento previste dal piano sperimentale regionale di politica attiva, l'amministrazione regionale si avvale della consulenza scientifica dell'agenzia regionale per il lavoro e può attivare consulenze scientifiche con le università e con i centri di ricerca, con particolare riferimento alla riproducibilità di analoghi programmi promossi in Paesi dell'Unione europea.
      6. Per il finanziamento della progettazione e dell'assistenza tecnica dei programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo si provvede attraverso il rifinanziamento annuale nella misura di 150 milioni di euro della somma stanziata ai sensi del comma 88 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il sistema dei servizi per l'impiego.
      7. Per il finanziamento delle attività di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo si provvede attraverso specifiche destinazioni di fondi, attribuiti con riserva di legge nell'ambito delle risorse assegnate alle regioni destinatarie degli interventi di
 

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cui al presente articolo derivanti dalla programmazione regionale del Fondo sociale europeo per l'occupabilità e per le pari opportunità, in relazione ai documenti di programmazione regionale per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.